
"Desidero focalizzare l’importanza di quanto deliberato il 21 novembre scorso, dal Tribunale Ordinario di Roma - ha scritto Iannarilli in un documento - in quanto il Tribunale ha respinto il reclamo di Acea Ato5 Spa in merito alla sentenza della Sezione Feriale del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta la richiesta di inibitoria nei confronti dell’Ato 5 di escutere la polizza fideiussioria di euro 2.843.622,02. Il Tribunale Ordinario di Roma ha, dunque, di fatto confermato la sentenza della Sezione Feriale del Tribunale di Roma dello scorso mese di luglio ed condannato, inoltre, Acea Ato 5 Spa al pagamento delle spese processuali.
Di per se’ il responso della Giustizia in merito alla nostra legittima richiesta - sostiene Iannarilli - non può che farci piacere. Ritengo di fondamentale importanza, però, sottolineare come tra i motivi dell’infondatezza del reclamo di Acea Ato 5 Spa, il Tribunale Ordinario di Roma abbia sottolineato alcuni punti fondamentali del discorso che l’Amministrazione della Provincia di Frosinone ha intrapreso, non per mero spirito di contraddizione ma per fare gli interessi della cittadinanza. Nel corpo del dispositivo, infatti, nelle more dell’analisi dell’eccezione avanzata da Acea Ato5 Spa circa “l’impossibilità di esecuzione della propria prestazione”, il Giudice afferma, come noi abbiamo sempre sostenuto, che “la mancanza, a partire dal 2006, di definitività delle tariffe da applicare agli utenti a titolo di corrispettivo del servizio idrico, non potendosi parlare di inesistenza della tariffa, non giustifica la sospensione dei canoni concessori dovuti dal gestore all’Ente concedente”.
Inoltre il Giudice dice che, per quanto riguarda la sospensione da parte del gestore dei canoni concessori “difetta anche il principio di proporzionalità, in quanto, a fronte della mancata variazione in aumento delle tariffe da parte di AATO5 rispetto alle ultime legittimamente approvate del 2005, non può ritenersi conforme a buona fede la sospensione, da parte di Acea Ato5, del pagamento del canone di concessione, per un ammontare, quantificato da AATO, di oltre 21.000.000 di euro”.
Dunque, viene confermata ancora una volta la piena legittimità non solo del diritto del Presidente della Provincia in merito all’escussione della polizza fideiussoria - afferma Iannarilli - ma anche che la sospensione degli oneri concessori, che comporta serissimi problemi alle casse dei Comuni, non trova una giustificazione.
Ciò attesta non solo il nostro diritto ma la correttezza con la quale abbiamo intrapreso e portato avanti le nostre battaglie, costretti ad un complicato contenzioso contro il gestore idrico - conclude il Presidente Iannarilli - per proteggere le ragioni della cittadinanza che siamo chiamati ad amministrare”.
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