
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico, guidato da Esterino Montino ha reso così pubblico il documento in questione.
«In primo luogo risulta censurabile la norma - si legge nell'impugnativa ministeriale - contenuta nell'articolo 2, alle ipotesi nelle quali il titolo «venga rilasciato entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 4» (vale a dire, nel periodo triennale entro il quale è consentita la presentazione delle domande sulla base della nuova legge, 31 gennaio 2012 - 31 gennaio 2015), è suscettibile di determinare il superamento dei presupposti e dei limiti, anche temporali, previsti dalle leggi di condono; così introducendo surrettiziamente, e senza base normativa statale, una sorta di proroga o ampliamento del condono.
Illegittima sotto questo profilo si presenta, inoltre, la norma contenuta nell'art. 5, che introduce disposizioni in materia di condono edilizio. La previsione estende in modo indifferenziato e generalizzato, senza alcuna distinzione o limite, l'autocertificazione e il conseguente silenzio-assenso, ivi previsti, ponendo del tutto sullo stesso piano i condoni edilizi del 1985, del 1994 del 2003. In tal modo risulta esteso nella sostanza l'ambito applicativo del condono del 2003, fin a includervi senz'altro anche gli abusi commessi in aree vincolate, operando in tal modo un'indebita appropriazione del potere legislativo statale (come già chiarito in casi analoghi dalla Corte costituzionale, sentenze nn. 54 e 290 del 2009). Sussiste, dunque, una evidente violazione dei principi fondamentali della legge statale in materia di condono edilizio.
In particolare la norma regionale censurata introduce un meccanismo di autocertificazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso, con un termine di novanta giorni per il Comune per verificarne la veridicità, decorso il quale viene previsto che "il titolo abilitativo in sanatoria si intende formato a tutti gli effetti di legge nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera a)».
La medesima norma è censurabile sotto l'ulteriore profilo dell'inammissibile deroga alla partecipazione necessaria dell'Amministrazione statale in tema di recupero dei nuclei edilizi abusivi e di definizione delle domande di sanatoria edilizia. Le previste modalità di definizione dei procedimenti di "sanatoria edilizia straordinaria" (condono) ancora pendenti che considerano il potere di effettuare verifiche e controlli delle attestazioni e della documentazione presentate dagli istanti soltanto in capo ai Comuni, introduce per l'espletamento di dette verifiche e controlli e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di autotutela (in particolare, ai commi 3 e 4) termini brevi alla cui infruttuosa decorrenza viene collegata la formazione di un titolo abilitativo edilizio tacito (c.d. silenzio assenso); tutto ciò, omettendo di menzionare qualsiasi intervento da parte degli organi statali. Per questi motivi le sopra descritte norme della legge regionale devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione».
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